Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si

 

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provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.